Articolo 42
(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
1. Il periodo transitorio previsto all’articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del predetto decreto, che, alla datadel 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento.
2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93.
Relazione
Nella G. U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (Decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell’ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.
Il Decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l’estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale – ovvero quella funzione “giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”.
Il presente articolo dispone la proroga al 30 giugno 2020 del periodo transitorio di 18 mesi, previsto all’articolo 18, comma 2, secondo alinea del precitato decreto per gli organismi accreditati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 terminato alla data del 18 marzo 2019. La norma che si propone prevede per gli organismi che alla data del 18 marzo 2019 hanno presentato domanda di accreditamento la proroga ad effettuare le predette verifiche periodiche in conformità alla previgente disciplina, a condizione che abbiano almeno accettato formalmente l’offerta economica relativa all’accreditamento. Per gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 si prevede che possano continuare ad operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento.
Le suddette disposizioni sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto n. 93, del 2017.
Ciò in considerazione della avvenuta scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verificazione periodica non risulterà servito, stante l’elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di Organismi, anche in termini di copertura territoriale.
23 aprile 2019 ore 18.40
Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 Organismi, rispetto ai circa 370 Organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio e Unioncamere.
La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.